Privacy e GDPO

L’attivazione di un impianto a fini di prova non è una zona franca rispetto alla disciplina per la protezione di dati personali.

Anche

la sola visualizzazione in tempo reale, senza registrazione, costituisce trattamento di dati da gestire secondo le indicazioni della normativa.

Con il provvedimento n. 620 del 3 settembre 2026, reso noto nella newsletter del 30 settembre, il Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un ente per 10.000 euro proprio per tale motivo. Dopo l’accordo sindacale, l’ente aveva portato le telecamere previste da 10 a 18, modificandone collocazione e aree di ripresa, e aveva attivato il sistema per alcune ore in quattro giornate lavorative.

Il test era avvenuto senza informare preventivamente i lavoratori e senza una valutazione d’impatto. Per l’Autorità, l’assenza di registrazione e la durata limitata non eliminano il trattamento né consentono di rinviare le garanzie alla futura entrata in esercizio.

Per amministrazioni, DPO, uffici personale e responsabili tecnici è opportuno:

– verificare che l’installazione effettiva corrisponda ad accordo o autorizzazione e planimetrie;

– considerare collaudo, taratura e prova come fasi del trattamento;

– rendere informative di primo e secondo livello prima di ogni attivazione;

– completare preventivamente la DPIA quando ricorrono monitoraggio sistematico e vulnerabilità dei lavoratori;

– autorizzare gli addetti e proteggere monitor, accessi e immagini;

– riesaminare l’assetto se cambiano numero, posizione o campo di ripresa delle telecamere.

Il messaggio operativo è semplice: prima si definiscono le garanzie, poi si accende l’impianto, anche solo per provarlo.

🔗 Fonti: Garante privacy – provvedimento n. 620/2026 | Newsletter del Garante del 30 settembre 2026