Privacy e GDPO

Anche una fototrappola installata esclusivamente per monitorare la fauna può comportare un trattamento di dati personali quando riprende una persona identificabile.

L’

Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il caso di alcune fototrappole collocate nei boschi di una riserva di caccia, in un’area molto estesa e difficilmente accessibile. Nonostante il numero limitato dei dispositivi e il carattere occasionale della ripresa, una persona era stata registrata e il relativo filmato era stato successivamente utilizzato in un procedimento giudiziario.

 

Le fototrappole non erano segnalate da alcuna cartellonistica. Il Garante ha quindi dichiarato illecito il trattamento e applicato una sanzione di 1.000 euro, considerando come attenuanti la natura colposa della condotta, il numero circoscritto di interessati, la collaborazione prestata e la rimozione dei dispositivi.

 

Il principio operativo è chiaro: non conta soltanto la finalità dichiarata, ma ciò che lo strumento può concretamente registrare.

Prima di installare fototrappole o altri dispositivi video, gli enti dovrebbero:

  • verificare campo visivo e possibile passaggio di persone;
  • definire finalità e base giuridica del trattamento;
  • ridurre le riprese a quanto strettamente necessario;
  • collocare l’informativa prima dell’accesso all’area monitorata;
  • disciplinare conservazione, accessi e possibili utilizzi ulteriori;
  • coinvolgere il DPO e valutare l’eventuale necessità di una DPIA.

Infatti, anche una ripresa residuale può far scattare gli obblighi del GDPR in quanto l’isolamento del luogo riduce il rischio, ma non elimina la responsabilità del titolare.

 

🔗 Fonte: Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 373 del 14 maggio 2026